29 maggio 2008


Disposizioni per la prevenzione delle malattie croniche degenerative - Proposta di Legge On. Fallica

Pubblico la proposta di legge dell'On. Fallica, segnalata gentilmente da Cristiana Di Stefano. Questa proposta, scartata già nella precedente legislatura, potrebbe essere riproposta nell'iter parlamentare. Oltre alle implicazioni sulla salute legate ai problemi derivanti da vaccini e inquinamento ambientale, non è da sottovalutare il crescente problema delle Scie Chimiche, veicolo primario dell'irrorazione di metalli pesanti nell'aria.

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ONOREVOLI COLLEGHI! — Pongo alla Vostra attenzione un problema piuttosto scottante che mette a repentaglio la salute di tutti. Nell’aria che respiriamo sono presenti metalli di varia natura. I principali sono cadmio, zinco, rame, nichel, piombo e ferro, ma purtroppo non sono gli unici. A causa dell’inquinamento, infatti, il nostro organismo si trova sempre a contatto con elementi tossici – spesso sotto forma di nanoparticelle e, quindi, ancora più dannosi – presenti nei fumi emessi da fabbriche, inceneritori eccetera; elementi che vengono assorbiti dalla pelle, inalati e, dunque, assimilati dall’organismo, nel quale permangono per sempre, poichè il nostro corpo riesce a eliminarne solo piccole quantità al giorno.

Tali elementi tossici non sono presenti solo nell’aria, ma spesso riescono a introdursi nell’organismo tramite contatto con prodotti per l’igiene personale, con detersivi, oppure mangiando cibi cucinati o riposti in recipienti a facile rilascio di agenti tossici. Il continuo accumulo di taluni elementi, giorno dopo giorno, porta facilmente gli individui ad ammalarsi di patologie di varia natura, a seconda di quali organi del corpo siano interessati dall’accumulo, a seconda degli elementi accumulati, della predisposizione allergica ai metalli del singolo soggetto e, infine, della costituzione dell’apparato immunitario di ogni persona.

La presente proposta di legge non ha la pretesa di dare una soluzione di ordine universale al problema dell’esposizione dell’uomo ad agenti tossici e di come si possa rimediare ai danni che ciò causa, anche perchè di fronte a una questione così vasta e complessa si rischierebbe di affrontarla in modo generico e superficiale. Con l’intervento legislativo proposto, invece, si focalizza l’attenzione sugli aspetti della questione che più direttamente ci toccano e si individuano le misure che, adottate da Stato e regioni tempestivamente, contribuirebbero a prevenire l’insorgere delle patologie croniche degenerative e a rendere la nostra esistenza un po’ meno «incerta».

Innanzitutto, sotto il profilo che ci interessa, viene richiamata e sollecitata l’applicazione di un importantissimo atto normativo comunitario: il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) prodotte e importate nell’Unione europea. Il sistema REACH – che è stato approvato, in codecisione e in seconda lettura, dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 e il 18 dicembre 2006 – è entrato in vigore il 1o giugno 2007 e andrà a pieno regime nel 2018. Esso obbliga il produttore e l’importatore a registrare, valutare e richiedere l’eventuale autorizzazione della sostanza prima di immetterla sul mercato, un obbligo che vige per tutta la catena di approvvigionamento e di produzione di sostanze e di preparati chimici onde pervenire alla sicurezza chimica per la tutela della salute dei consumatori e dell’ambiente.

Il REACH prevede, altresì, il cosiddetto «principio di sostituzione», ovvero la possibilità per le sostanze pericolose (definite «estremamente problematiche») il cui uso risulti essenziale di essere gradualmente sostituite con altre più sicure. Ugualmente importante è la previsione, contenuta nella presente proposta di legge, relativa all’effettuazione di test e di analisi diagnostici per valutare la presenza di agenti tossici nell’organismo. Le possibilità di ammalarci seriamente, infatti, potrebbero essere minori se effettuassimo un test di indagine denominato «mineralogramma». Il minerologramma, attraverso l’esame del capello, valuta il dosaggio (in carenza o in eccesso) dei più importanti minerali che si trovano nell’organismo e analizza l’eventuale presenza di materiali tossici, responsabili dell’insorgere – con l’andare del tempo – di patologie croniche degenerative invalidanti o mortali. Attualmente tale indagine può essere effettuata in Italia presso un unico laboratorio, costringendo così chi vuole sottoporsi a questi accertamenti a rivolgersi a strutture straniere, con un dispendio economico ovviamente notevole.

Per questo motivo la presente proposta di legge prevede che il mineralogramma possa essere effettuato, come qualsiasi analisi o indagine diagnostica, in ospedale e nei laboratori convenzionati o privati, pagando un ticket. Infine, tra gli interventi proposti per evitare l’esposizione dell’organismo a sostanze nocive per la salute, la presente proposta di legge impegna il Ministro della salute a dare piena e completa attuazione al decreto del Ministro della salute 13 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002, e successive modificazioni, secondo il quale tutte le aziende autorizzate all’immissione in commercio di vaccini monodose iniettabili contenenti mertiolato o altri conservanti organomercuriali, elementi nocivi per l’organismo, sono obbligate alla sostituzione di tali prodotti con vaccini privi dei suddetti conservanti. In quest’ottica si prevede, altresì, la realizzazione da parte del Ministro della salute di campagne di informazione e di sensibilizzazione all’uso di amalgame prive di mercurio nelle otturazioni dentistiche e al rispetto dei protocolli di rimozione protetta onde evitare che le emissioni di mercurio che si verificano durante la rimozione vengano assorbite dai polmoni e dallo stomaco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1. (Definizione).

1. Ai fini della presente legge, sono definite malattie croniche degenerative le affezioni di organi o di tessuti derivanti dall’assorbimento di elementi tossici presenti in varie sostanze che determinano lesioni biochimiche tali da pregiudicare il normale funzionamento dei medesimi organi o tessuti.

ART. 2. (Finalità).

1. Fermi restando gli ordinari interventi predisposti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legislazione vigente, gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a prevenire
l’insorgenza negli individui delle malattie di cui all’articolo 1, favorendone la tempestiva diagnosi e l’attivazione di un’idonea terapia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse del Fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative diretti all’attuazione delle finalità di cui al comma 1.

3. Gli interventi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui ai commi 1 e 2 perseguono i seguenti obiettivi:

a) porre in essere gli strumenti, anche di natura normativa, necessari al fine del recepimento delle disposizioni in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

b) promuovere la diffusione e l’utilizzo su tutto il territorio nazionale di analisi e test tossicologici, e in particolare del mineralogramma, da effettuare presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i laboratori convenzionati o privati;

c) favorire l’utilizzo di pratiche vaccinali sicure, mediante preparati privi di mercurio;

d) incentivare l’adozione di tecniche odontoiatriche non nocive per la salute umana, e in particolare delle pratiche di rimozione delle amalgame dentali effettuate in conformità ai protocolli di rimozione protetta.

ART. 3. (Analisi e test di laboratorio).

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i propri piani sanitari e gli interventi previsti dal medesimo articolo 2, comma 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro della salute e sentito l’Istituto superiore di sanità , entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a consentire l’effettuazione delle analisi e dei test tossicologici previsti dalla medesima lettera b), e in particolare del mineralogramma, presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o private dei rispettivi territori di competenza.

ART. 4. (Vaccini al mercurio).

1. Ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), il Ministro della salute promuove le opportune azioni affinchè sia data piena e completa attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 13 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002, e successive modificazioni, in relazione alla necessità di utilizzare vaccini privi di mertiolato e di altri preservanti organomercuriali, in particolare per quanto riguarda i vaccini monodose.

ART. 5. (Protocolli di rimozione protetta).

1. Il Ministro della salute, ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), promuove presso i medici dentisti campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette all’impiego nelle otturazioni di amalgame dentali prive di metalli tossici in conformità ai protocolli di rimozione protetta.

ART. 6. (Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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